Art. 2.

      1. Le somme incassate, le libere sottoscrizioni e donazioni dei singoli contradaioli, comunque denominate, funzionali alla gestione e all'attività connessa al Palio, relative alle carriere o alle corse programmate, secondo i tempi e le indicazioni stabiliti dal comune di Siena e dal regolamento per il Palio, nonché al conseguimento della vittoria sul campo, non costituiscono reddito imponibile.

 

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      2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, i preposti persone fisiche incaricati di gestire l'attività connessa al Palio non assumono la qualifica di sostituto d'imposta.